Secondo i dati statistici aggiornati a Marzo 2012,  pubblicati dal Ministero della Giustizia, sono oltre 12 mila le istanze di mediazione depositate nel mese di Marzo 2012, ovvero 12.000 i procedimenti che non sono approdati nei Tribunali italiani, ingolfandoli. E’ quanto emerso dal bilancio di questi primi 12 mesi, abbondanti, tracciato dal Ministero della Giustizia. In totale sono  91.690  i procedimenti iscritti che hanno intrapreso la via della mediazione. Numero complessivo che può essere poi disaggregato per materia, dove la parte del leone la fanno le liti sulle locazioni e quelle sui diritti reali. Va rilevato che le proiezioni statistiche non tengono conto della recente estensione della mediazione al condominio e alla rc auto che faranno senz’altro crescere  il numero di controversie rimandate alla mediazione.

Degli oltre 90 mila procedimenti interessati, ne sono stati definiti 59.293, con una pendenza finale di 33.139. Rispetto alle statistiche del mese scorso, resta stazionaria l’adesione alla procedura di mediazione  che si attesta al 35% . Di quel 35%, poi, circa il 48% si è concluso con un accordo, scongiurando così il ricorso alla magistratura. Sia aderenti sia proponenti, almeno nella fase della mediazione, preferiscono poi per oltre l’80% essere assistiti da un avvocato.

Il Ministero tiene però a mettere in evidenza che, dal punto di vista dei tempi almeno, la convenienza è assicurata: un procedimento di conciliazione che arriva al traguardo dopo che l’aderente è comparso si conclude in 61 giorni di media, a fronte di oltre mille se si sceglie invece la strada giudiziaria.

E’ nulla la cartella di pagamento se il software di gestione della dichiarazione sbaglia. Infatti il contribuente è sempre in tempo per rettificare i dati trasmessi al fisco. Lo ha sancito la Cassazione che, con sentenza 5852 del 13/4/2012, ha respinto il ricorso del fisco. «Di regola, le dichiarazioni fiscali», ha motivato la sezione tributaria, «in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell’obbligazione tributaria, ma costituiscono mere dichiarazioni di scienza, sicché (salvo casi particolari: per esempio, le dichiarazioni integrative presentate ai fini del condono), possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico». Quindi il contribuente ha la possibilità di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, e incidenti sulla misura delle imposte, non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria.A parere del collegio di legittimità questo principio può essere applicato anche nel caso di errori ne software di gestione.

Sembra che non saranno più indennizzati  i  “colpi di frusta” e le micro lesioni al collo che vengono spesso lamentate dopo un tamponamento automobilistico.

La proposta di rendere non più rimborsabile le lesioni di piccola entità, non riscontrabili attraverso accertamenti clinici strumentali, è contenuta in numerosi emendamenti al decreto per le liberalizzazioni firmati dai senatori dei più diversi gruppi politici. Ma non è l’unica norma che punta a frenare le truffe nel settore assicurativo. Tra le ipotesi c’è infatti quella di istituire, accanto alla banca dati dei sinistri, anche due specifiche “anagrafi”: la prima con il nome dei testimoni, la seconda con quello dei danneggiati, con l’obiettivo di ’stanare’ le truffe seriali. Le novità emergono dalla lettura degli emendamenti degli articoli 31-34 del decreto che puntano a modificare, talvolta precisandole, le norme sulle liberalizzazioni nel settore assicurativo. Sul colpo di frusta, che servirebbe ad allentare la morsa sul settore assicurativo da parte di molti automobilisti. La modifica – spiega la relazione illustrativa – mira ad evitare per le lesioni di piccola entità il risarcimento da danno biologico permanente se il danneggiamento è ’soggettivò e non è quindi constatabile con accertamenti clinici strumentali obiettivi. La norma – viene spiegato – è già prevista in altri paesi, come la Francia dove per le lesioni fino a 2 punti percentuali di invalidità permanente, viene risarcito solo il danno biologicamente temporaneo oltre alle spese mediche. Tra questi rientrerebbe il ‘colpo di frustà, tema sul quale da sempre si lamentano speculazioni.

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