Non sono rari i casi in cui un assicurato, al verificarsi di un sinistro,  fa l’amara scoperta che  la propria  polizza così completa e perfetta, che avrebbe dovuto coprire tutti i rischi e gli eventi che aveva richiesto all’atto della stipula, in realtà ha una copertura scarsa ed inefficace oppure prevede dei massimali irrisori o scoperti e franchigie elevatissime con la conseguenza che il  risarcimento  erogato dall’assicurazione è  del tutto insoddisfacente o inadeguato rispetto al danno patito.

Ma come si puo’ fare per essere sicuri che la polizza che andiamo a sottoscrivere ad es. per  la nostra abitazione oppure per la nostra attività professionale, presti effettivamente le garanzie per le quali vogliamo essere manlevati?

Innanzi tutto occorre ben precisare all’assicuratore che tipo di “rischio” vogliamo assicurare. Ad es. se si volesse assicurare un’attività commerciale, occorrerebbe ben specificare di che tipo di attività si sta parlando, e quali  sono gli eventi che più si teme si verifichino e  per i quali si vuole l’operatività assoluta della polizza.

Occorre ancora specificare bene se si vogliono inserire limiti di risarcimento particolari oppure scoperti particolari (di solito si inseriscono per limitare il costo della polizza), oppure se si intende richiedere una operatività totale del contratto assicurativo, a prescindere dai costi che questo inevitabilmente comporta.

Per una  consulenza  al fine di ottenere  informazioni adeguate per poter personalizzare efficacemente la propria  polizza  contattare: info@consulenzaeassistenzalegale.it

Si precisa di non essere Broker di alcuna compagnia di assicurazione e che l’attività di consulenza non è finalizzata alla stipula di alcuna polizza.

A volte  capita di subire un allagamento nella propria abitazione con acqua proveniente dall’appartamento vicino o sovrastante o addirittura capita che la causa dell’infiltrazione  provenga proprio dal  nostro appartamento  che danneggia gli altri condomini ed  il condominio.

Forse non tutti sanno che  anche  qualora non avessimo  stipulato una polizza specifica   contro tali danni, esiste comunque  la polizza del Condominio che, se attivata, interviene a pagare i danni da noi causati agli altri condomini ed in alcuni casi a pagare anche i nostri e le spese sostenute per riparare la tubazione danneggiata.

Con una semplice denuncia all’amministratore ed alla compagnia di assicurazioni del condominio si possono così evitare  discussioni che molto spesso purtroppo terminano  in vere e proprie liti condominiali.

Per maggiori informazioni: info@consulenzaeassistenzalegale.it.

“Rescissa la connessione con il tenore di vita caratterizzante la pregressa convivenza matrimoniale”.  L’assegno di divorzio può essere revocato nel caso in cui l’avente diritto costituisca una famiglia di fatto con un partner benestante e abbia dei figli da questo.

La Corte di Cassazione con una sentenza dell’11 agosto 2011, ha accolto il ricorso di un ex marito che era stato condannato dalla Corte d’Appello di Roma a versare alla moglie 250,00 euro a titolo di assegno di divorzio.

La ex moglie viveva stabilmente con il nuovo  compagno dal quale aveva avuto due figli. La donna per scelta non aveva un’attività lavorativa ma a soddisfare le sue necessità contribuiva  il compagno attuale, benestante, il quale migliorava le  condizioni di vita della donna.

La Corte di Cassazione con questa sentenza mette sullo stesso piano le unioni sancite con il matrimonio e le unioni di fatto.

La semplice convivenza non incide direttamente sull’assegno di mantenimento, ma quando la convivenza assume i connotati di stabilità e continuità, quando vi sia un progetto familiare a lungo termine, tale unione non può che essere considerata alla stregua di una vera e propira famglia di fatto. Allora “il parametro   dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, può  venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto”,  “si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso”.

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