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	<title>Studio dell &#039; Avvocato Emanuela Dell&#039; Ospedale</title>
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	<description>Consulenza ed Assistenza Legale</description>
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		<title>12 mila cause in meno nei Tribunali italiani nel mese di Marzo</title>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Secondo i dati statistici aggiornati a Marzo 2012,  pubblicati dal Ministero della Giustizia, sono oltre 12  mila le istanze di mediazione depositate nel mese di Marzo 2012, ovvero  12.000 i procedimenti che non sono approdati nei Tribunali italiani,  ingolfandoli. E’ quanto emerso dal bilancio di questi primi 12 mesi,  abbondanti, tracciato dal Ministero della Giustizia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo i dati statistici aggiornati a Marzo 2012,  pubblicati dal Ministero della Giustizia, sono oltre 12  mila le istanze di mediazione depositate nel mese di Marzo 2012, ovvero  12.000 i procedimenti che non sono approdati nei Tribunali italiani,  ingolfandoli. E’ quanto emerso dal bilancio di questi primi 12 mesi,  abbondanti, tracciato dal Ministero della Giustizia. In  totale sono  91.690  i procedimenti iscritti che hanno intrapreso la via  della mediazione. Numero complessivo che può essere poi disaggregato  per materia, dove la parte del leone la fanno le liti sulle locazioni e  quelle sui diritti reali. Va rilevato che le proiezioni statistiche non  tengono conto della recente estensione della mediazione al condominio e  alla rc auto che faranno senz’altro crescere  il  numero di controversie rimandate alla mediazione.</p>
<p>Degli oltre 90 mila procedimenti interessati, ne sono stati definiti  59.293, con una pendenza finale di 33.139. Rispetto alle statistiche del  mese scorso, resta stazionaria l’adesione alla procedura di mediazione   che si attesta al 35% . Di quel 35%, poi, circa il 48% si è concluso  con un accordo, scongiurando così il ricorso alla magistratura. Sia  aderenti sia proponenti, almeno nella fase della mediazione,  preferiscono poi per oltre l’80% essere assistiti da un avvocato.</p>
<p>Il Ministero tiene però a mettere in evidenza che, dal punto di vista  dei tempi almeno, la convenienza è assicurata: un procedimento di  conciliazione che arriva al traguardo dopo che l’aderente è comparso si  conclude in 61 giorni di media, a fronte di oltre mille se si sceglie  invece la strada giudiziaria.</p>
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		<title>La cartella è nulla in caso di errore del software di gestione</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela</dc:creator>
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E&#8217; nulla la cartella di pagamento se il software di gestione  della dichiarazione sbaglia. Infatti il contribuente è sempre in tempo  per rettificare i dati trasmessi al fisco. Lo ha sancito la Cassazione  che, con sentenza 5852 del 13/4/2012, ha respinto il ricorso del fisco.  «Di regola, le dichiarazioni fiscali», ha [...]]]></description>
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<p>E&#8217; nulla la cartella di pagamento se il software di gestione  della dichiarazione sbaglia. Infatti il contribuente è sempre in tempo  per rettificare i dati trasmessi al fisco. Lo ha sancito la Cassazione  che, con sentenza 5852 del 13/4/2012, ha respinto il ricorso del fisco.  «Di regola, le dichiarazioni fiscali», ha motivato la sezione  tributaria, «in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o  dispositivi, né costituiscono titolo dell&#8217;obbligazione tributaria, ma  costituiscono mere dichiarazioni di scienza, sicché (salvo casi  particolari: per esempio, le dichiarazioni integrative presentate ai  fini del condono), possono, in linea di principio, essere liberamente  emendate e ritrattate dal contribuente, se, per effetto di errore di  fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare  l&#8217;assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più  gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo  carico». Quindi il contribuente ha la possibilità di  emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto  commessi nella sua redazione, e incidenti sulla misura delle imposte, non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al  rimborso ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa  tributaria dell&#8217;amministrazione finanziaria.A parere del collegio di  legittimità questo principio può essere applicato anche nel caso di  errori ne software di gestione.</p>
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		<title>Liberalizzazioni: stop al risarcimento per i &#8220;colpi di frusta&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sembra che non saranno più indennizzati  i  &#8220;colpi di frusta&#8221; e le micro lesioni al collo  che vengono spesso lamentate dopo un tamponamento automobilistico.
La  proposta di rendere non più rimborsabile le lesioni di piccola entità,  non riscontrabili attraverso accertamenti clinici strumentali, è  contenuta in numerosi emendamenti al decreto per le liberalizzazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sembra che non saranno più indennizzati  i  &#8220;colpi di frusta&#8221; e le micro lesioni al collo  che vengono spesso lamentate dopo un tamponamento automobilistico.</em></p>
<p>La  proposta di rendere non più rimborsabile le lesioni di piccola entità,  non riscontrabili attraverso accertamenti clinici strumentali, è  contenuta in numerosi emendamenti al decreto per le liberalizzazioni  firmati dai senatori dei più diversi gruppi politici. Ma non è l&#8217;unica norma che punta a frenare le truffe nel  settore assicurativo. Tra le ipotesi c&#8217;è infatti quella di istituire, accanto alla  banca dati dei sinistri, anche due specifiche &#8220;anagrafi&#8221;: la prima con  il nome dei testimoni, la seconda con quello dei danneggiati, con  l&#8217;obiettivo di &#8217;stanare&#8217; le truffe seriali. Le novità emergono dalla  lettura degli emendamenti degli articoli 31-34 del decreto che puntano a  modificare, talvolta precisandole, le norme sulle liberalizzazioni nel  settore assicurativo. Sul colpo di frusta, che servirebbe ad allentare  la morsa sul settore assicurativo da parte di molti automobilisti. La modifica &#8211; spiega la relazione illustrativa &#8211; mira ad evitare  per le lesioni di piccola entità il risarcimento da danno biologico  permanente se il danneggiamento è &#8217;soggettivò e non è quindi  constatabile con accertamenti clinici strumentali obiettivi. La norma &#8211;  viene spiegato &#8211; è già prevista in altri paesi, come la Francia dove per  le lesioni fino a 2 punti percentuali di invalidità permanente, viene  risarcito solo il danno biologicamente temporaneo oltre alle spese  mediche. Tra questi rientrerebbe il &#8216;colpo di frustà, tema sul quale da  sempre si lamentano speculazioni.</p>
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		<title>Le cause dinanzi al GdP fino a 1.100 euro senza avvocato</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il nuovo  decreto legge sul processo civile, già approvato dalla Camera dei  Deputati e ora in attesa del nulla osta del Senato, ha alzato il limite  di valore delle cause. Le parti potranno stare in giudizio senza  difensore dinanzi al giudice di pace nelle cause di valore fino a 1.100  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo  decreto legge sul processo civile, già approvato dalla Camera dei  Deputati e ora in attesa del nulla osta del Senato, ha alzato il limite  di valore delle cause. Le parti potranno stare in giudizio senza  difensore dinanzi al giudice di pace nelle cause di valore fino a 1.100  euro e sempre nei procedimenti di fronte al Gdp arriva un tetto per le  spese di giudizio che è pari al valore della domanda.     Qualora il decreto divenga legge, per tutte le cause di valore non  superiore a 1.100 euro (attualmente il limite è di 516,46 euro) chiunque  potrà ricorrere al Giudice di Pace in modo autonomo, senza bisogno di  farsi assistere da un legale.</p>
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		<title>Come stipulare una polizza efficace</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non sono rari i casi in cui un assicurato, al verificarsi di un sinistro,  fa l’amara scoperta che  la propria  polizza così completa e perfetta, che avrebbe dovuto coprire tutti i rischi e gli eventi che aveva richiesto all’atto della stipula, in realtà ha una copertura scarsa ed inefficace oppure prevede dei massimali irrisori o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono rari i casi in cui un assicurato, al verificarsi di un sinistro,  fa l’amara scoperta che  la propria  polizza così completa e perfetta, che avrebbe dovuto coprire tutti i rischi e gli eventi che aveva richiesto all’atto della stipula, in realtà ha una copertura scarsa ed inefficace oppure prevede dei massimali irrisori o scoperti e franchigie elevatissime con la conseguenza che il  risarcimento  erogato dall’assicurazione è  del tutto insoddisfacente o inadeguato rispetto al danno patito.</p>
<p>Ma come si puo’ fare per essere sicuri che la polizza che andiamo a sottoscrivere ad es. per  la nostra abitazione oppure per la nostra attività professionale, presti effettivamente le garanzie per le quali vogliamo essere manlevati?</p>
<p>Innanzi tutto occorre ben precisare all’assicuratore che tipo di “rischio” vogliamo assicurare. Ad es. se si volesse assicurare un’attività commerciale, occorrerebbe ben specificare di che tipo di attività si sta parlando, e quali  sono gli eventi che più si teme si verifichino e  per i quali si vuole l’operatività assoluta della polizza.</p>
<p>Occorre ancora specificare bene se si vogliono inserire limiti di risarcimento particolari oppure scoperti particolari (di solito si inseriscono per limitare il costo della polizza), oppure se si intende richiedere una operatività totale del contratto assicurativo, a prescindere dai costi che questo inevitabilmente comporta.</p>
<p>Per una  consulenza  al fine di ottenere  informazioni adeguate per poter personalizzare efficacemente la propria  polizza  contattare: <a href="mailto:info@consulenzaeassistenzalegale.it">info@consulenzaeassistenzalegale.it</a></p>
<p>Si precisa di non essere Broker di alcuna compagnia di assicurazione e che l’attività di consulenza non è finalizzata alla stipula di alcuna polizza.</p>
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